Chi è in possesso di un veicolo è obbligato per legge a stipulare un contratto d’assicurazione inerente alla Responsabilità Civile di modo che in caso di sinistro sia possibile il risarcimento del danno (fisico o materiale) causato dal mezzo a terzi.
Quando il contratto d’assicurazione si chiude prima della naturale scadenza, in alcuni casi è possibile avere un rimborso del premio RCA che non si è ancora goduto.
Secondo il Codice Civile è possibile richiedere il rimborso dell’assicurazione auto della polizza pagata ma non goduta avviene quando si verifica la cessazione del rischio:
vendita
rottamazione
cessazione della circolazione
In questi casi si ha diritto alla restituzione di parte del premio pagato in misura proporzionale al “periodo residuo” che rimane fino alla scadenza. Dal calcolo sono escluse però le imposte e il contributo al SSN.
Per l’effettivo rimborso si dovrà presentare la relativa documentazione insieme all’ultimo certificato e contrassegno.